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Lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara offre assistenza e consulenza legale in caso di separazione dei coniugi, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, convivenze, famiglie di fatto e tutela dei minori, pratiche di riconoscimento e disconoscimento della paternità. Riteniamo fare cosa gradita nel pubblicare alcune informazioni utili in merito al delicato tema del riconoscimento dei figli naturali.

La filiazione naturale riguarda i figli concepiti da persone non unite in matrimonio. Il riconoscimento è un actus legitimus e non può essere sottoposto a termini e condizioni.

Occorre premettere che il riconoscimento di un figlio naturale è un atto solenne mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione, insufficiente a creare un rapporto giuridico in uno status di filiazione, rilevante per il diritto. La dichiarazione di riconoscere un figlio naturale come proprio deve essere effettuata con una delle seguenti forme: o nell'atto di nascita, o in una dichiarazione davanti ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, o in un atto notarile, o in un testamento, qualora ne sia la forma anche in testamento olografo.
La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il compimento del sedicesimo anno di età. Se la persona ha a sua volta compiuto i sedici anni, ne occorre l'assenso affinchè produca i suoi effetti.

Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori ( art.250 del codice civile, comma 1) sia da uno solo di essi. Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, il riconoscimento da parte dell'altro genitore, se il figlio non ha ancora compiuto i sedici anni e non è quindi richiesto il suo consenso, deve ottenere il consenso di colui che ha effettuato il riconoscimento per primo. Occorre fare presente che la legge 219/2012 ha abbassato il limite di età abbassandolo al compimento dei quattordici anni. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l'interesse del figlio, può concedere l'autorizzazione. Comunque, il consenso al riconoscimento, a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente, non potrà essere rifiutato se corrisponde all'interesse del figlio e, se ciò avvenisse è sempre possibile rivolgersi al giudice competente.

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Occorre sottolineare che la legge n.219/2012 ha equiparato lo stato giuridico dei figli naturali e legittimi. Ed inoltre il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre o dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un' altra persona all'epoca del concepimento.
Per accertare il rapporto di filiazione è necessaria l'assistenza di un avvocato. L'azione si propone con atto di citazione a cui si deve allegare l'estratto di nascita del figlio e gli elementi comprovanti la maternità (documentazione relativa al parto) o la paternità.

Il riconoscimento comporta per il genitore l'assunzione di tutti i diritti e doveri che ha nei confronti dei figli legittimi ovvero concepiti durante il matrimonio. Se un padre ha riconosciuto il figlio dopo la madre, il figlio può scegliere di asuumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre e se il figlio è minore, tale decisione verrà presa dal giudice.
Tra gli effetti del riconoscimento vi è anche l'assunzione della potestà genitoriale. Naturalmente, se il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori, l'esercizio spetta ad entrambi e se sono conviventi si applicano le norme generali sulla potestà genitoriale. Se non convivono, l'esercizio spetta al genitore con il quale il figlio convive.

Con la legge n.219/2012 il riconoscimento produce effetti non solo verso i genitori ma anche verso i parenti. La novità è molto importante e non di poco conto poiché la prole venuta alla luce da genitori non coniugati può vantare legami giuridici con il genitore che ne abbia effettuato il riconoscimento.

DOMANDA FREQUENTE IN SEDE DI CONSULENZA LEGALE.

Infine, segnalo una domanda che mi viene rivolta spesso in sede di consulenza legale : avvocato, posso rifituare il consenso a procedere per il riconoscimento?

Il consenso al riconoscimento a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente, non può puù essere rifiutato se corrisponde all'interesse del figlio e se ciò avvenisse, è sempre possibile rivolgersi al giudice.

Per qualsiasi informazione, richiesta, chiarimenti e dubbi, non esitate a contattare, telefonicamente o anche tramite mail spiegando la Vostra situazione, gli avvocati matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero che saranno lieti di rispondere alle Vostre domande, proponendo la migliore soluzione giuridico-legale al Vostro caso personale.

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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