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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo Avv.Sbressa Agneni,

Le scrivo per avere alcune informazioni in diritto condominiale.

Nel mio condominio, alcuni condomini stendono sempre i panni sui balconi rovinando l'estetica del palazzo. Tra l'altro ho notato che i panni vengono stesi non negli appositi stendini ma in alto ovvero in modo molto visibile ed orribilmente antiestetico.

Ma la legge, cosa dice?

(Federica '78, Borgomanero)

Cara Federica,

ho partecipato recentemente ad un interessante convegno sul condominio e tra i tanti temi, si è affrontato anche questo.

Il divieto di stendere i panni all'esterno di finestre e balconi (clausola contrattuale) oltre ad essere piuttosto frequente è anche legittimo poiché l'autonomia privata consente alla parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni nell'interesse comune ai diritti dei condomini anche relativamente alle parti di loro proprietà.
Comunque, l'interesse comune consiste nella salvaguardia del decoro e dell'estetica dell'edificio, soprattutto su una facciata.

La informo anche che all'interno del regolamento condominiale occorre distinguere tra clausole di natura regolamentare che non incidono sui diritti dei singoli proprietari ma si limitano a tutelare interessi della collettività dei condomini e clausole contrattuali che incidono direttamente sulla sfera soggettiva dei condomini e sono modificabili.

Di solito, i regolamenti condominiali danno regole al riguardo per salvaguardare il decoro e l'estetica del palazzo.
In alcune città, i regolamenti condominiali vietano espressamente di stendere i panni sui balconi/finestre che si affacciano sulle vie pubbliche.

In assenza di regolamenti condominiali deve ritenersi che stendere i panni sul balcone condominiale, “consistendo non in un'opera materiale ma in un'attività comportamentale che viene posta in essere occasionalmente, non può essere considerato come un elemento di deturpamento del decoro architettonico, per il quale si richiede appunto il compimento di opere materiali idonee a modificare stabilmente le linee strutturali del fabbricato”.

Se però una persona insiste nel comportamento, è possibile citare in giudizio ed ordinare la rimozione dello stendi biancheria “fastidioso”.

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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