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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La produzione di massa porta a rendere uniformi non solo i beni ed il servizi, ma anche i contratti.
Basti pensare all'acquisto di un biglietto di viaggio, ai moduli delle imprese telefoniche o di somministrazione del gas, alla sottoscrizione delle polizze assicurative predisposte dalle compagnie di assicurazione.
In tutti questi casi il ricorso a schemi contrattuali uniformi risponde ad oggettive necessità economiche.

A tale scopo le imprese elaborano condizioni generali di contratto, destinate ad operare nei confronti della generalità dei clienti.
E' anche vero che la maggior parte delle persone omette di leggerle (perché scritte in piccolo ed anche lunghe e tediose), anche se prima di firmare qualunque cosa è sempre meglio e preferibile fermarsi un attimo, leggere prima di apporre la propria firma.

In questi giorni ci è capitato il caso di un signore che per aver firmato le condizioni generali del contratto senza leggerle, si è trovato in un mare di guai.
Per tale motivo pubblichiamo alcune informazioni utili sulle condizioni generali del contratto.
Esse sono efficaci nei confronti del singolo cliente, non solo se le ha espressamente accettate sottoscrivendo un apposito modulo a stampa, ma anche in mancanza di un'espressa accettazione, se egli le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 1341 del codice civile.

Con questa regola la legge viene incontro all'esigenza di rendere semplice e spedita la stipulazione dei contratti. Ma poiché le imprese potrebbero approfittare della disattenzione dei clienti per imporre loro, senza che se ne rendano ben conto, condizioni particolari gravose, l'articolo 1341 comma 2 del codice civile dispone che determinate clausole non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto.

A tale fine è necessaria la sottoscrizione separata delle clausole particolarmente gravose, onerose o di un'apposita dichiarazione che le richiami.
La mancanza della specifica approvazione per iscritto determina la nullità.

Per saperne di più su questo argomento o per una consulenza/assistenza legale non esitate a contattare gli avvocati civilisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero che sono a disposizione con la consueta cortesia e competenza professionale che li contraddistingue nell'esercizio della professione forense in Tribunale e nella propria sede.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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