Preg.mo Avvocato,
sono un padre separato adirato ed anche sull'orlo della disperazione in quanto da circa un anno non riesco a vedere mia figlia di cinque anni regolarmente come stabilito dal Giudice, nemmeno per le vacanze estive che dovrei trascorrere per trenta giorni con lei. La madre adduce ogni scusa e pretesto per non farmela vedere o per farmi trascorrere con la piccola pochissimo tempo ed intanto io mi sto perdendo la gioia di vederla crescere anche insieme a me che sono suo padre, nonostante la fine del mio rapporto coniugale, che mi creda avvocato Sbressa, era un inferno quotidiano colmo di litigi ed anche di isterismi da parte della mia ex moglie. Vorrei agire e far valere il mio diritto a poter fare il padre a tutti gli effetti ma no so cosa fare e Le chiedo un parere sulla mia situazione. La ringrazio anticipatamente.
Michele, '64
Caro lettore,
la legge sull'affidamento condiviso del 2006 haintrodotto l'art. 709 ter, che prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato. Insomma, tale norma è stata fatta per ridurre i dispetti tra i coniugi. Nel Suo caso, ritengo che potrebbe agire in tal senso in quanto Sua figlia è stata danneggiata della frequentazione del padre e a Lei è stata interdetta la possibilità di frequentare la bambina. Infine, preciso che in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche ammonire il genitore inadempiente. Può, inoltre, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore e prevedere il risarcimento a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro. Infine il giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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