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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Le colonnine color arancione velo ok e speed check sono diffuse sulle strade dal 2007 e solo talvolta nascondono all'interno un autovelox, in quanto il più delle volte sono vuote e vengono installate come dissuasori per fare rispettare i limiti di velocità.

Il codice della strada però non le prevede ed inoltre non sono nemmeno codificate.

Secondo l'interpretazione prevalente del Codice della Strada, delle direttive ministeriali e delle diverse sentenze della cassazione in materia, l'installazione delle colonnine arancioni è ammessa in città sulle strade ordinarie con il limite di 50 km/h. La loro funzione può essere quella di semplice dissuasione e, quindi, non contengono autovelox al loro interno, oppure possono contenere un rilevatore che però non può funzionare se non in presenza della polizia municipale.

Secondo un'interpretazione secondaria e marginale, le colonnine arancioni con autovelox al loro interno possono funzionare anche in automatico, a condizione però che siano controllate e presidiate da una pattuglia della polizia municipale che deve trovarsi ad una certa distanza dalla postazione dove sono collocate.

Se sono prive di strumenti, le colonnine color arancione possono essere installate anche su strade urbane ad alto scorrimento e fuori città con il limite di 70 Km/h. Se sono dotate di autovelox, le colonnine devono però essere autorizzate dal prefetto che dà il suo benestare all'installazione solo se quel tipo di strada ha le caratteristiche tali da richiedere un deterrente di tipo elettronico. In tal caso però gli apparecchi devono essere autorizzati per il funzionamento automatico.

Infine, e' bene sapere che nel caso in cui ci venga notificato un verbale per eccesso di velocità nel quale viene indicato come strumento di rilevazione uno speed check o velo ok, si può fare ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo in cui è avvenuta l'infrazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica e versando una tassa dell'importo di € 43,00.

Prima di fare ricorso occorre verificare: se il verbale di contravvenzione specifica che sulla strada vigeva il limite dei 50 Km/h, ma non fa alcun cenno alla presenza sul posto della pattuglia dei vigili; oppure se l'infrazione è avvenuta su strade urbane ad alto scorrimento o fuori città con il limite dei 70 Km/h, ma nel verbale notificato non viene indicata l'autorizzazione del prefetto a quel tipo di controllo e proprio in quel punto dove ci è stata elevata l'infrazione.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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