La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12878/2017 ha evidenziato che le variabili che possono influenzare il rifiuto di un determinato lavoro sono numerose e soprattutto non è possibile fare una valutazione a priori delle scelte di una persona di non accettare una determinata offerta lavorativa.
Nel caso oggetto della pronuncia n. 12878/2017, il giudice di merito aveva giudicato sulla revisione dell'assegno divorzile dovuto da un uomo alla sua ex moglie, considerato anche il rifiuto della donna di accettare alcune proposte di lavoro.
In particolare, la donna era una traduttrice ma le offerte ricevute erano risultate occasionali ed inidonee ad ipotizzare una capacità di reddito potenziale e non sfruttata.
Alla luce di ciò e della valutazione effettiva dei redditi e dei patrimoni dei coniugi, la nuova determinazione dell'assegno divorzile è stata confermata anche in terzo grado ed il marito non è stato sgravato dall'onere economico nei confronto dell'ex moglie.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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