Pubblichiamo sul nostro sito/web legale atelier alcune sintetiche informazioni sull'istituto della fideiussione.
E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (art. 1936 del codice civile).
La legge stabilisce che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Il contratto di fideiussione interviene fra il creditore e il fideiussore: il debitore principale vi resta estraneo. Sicuramente, per lo più accade che la fideiussione sia preceduta da un'intesa fra il debitore ed il garante; ma tale intesa non ha influenza sulla fideiussione; inoltre essa può anche mancare: la garanzia può essere assunta spontaneamente ed è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Se manca l'obbligazione garantita la fideiussione è priva di causa. Perciò la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, né può essere prestata a condizioni più onerose: l'invalidità dell'obbligazione principale si riflette sulla fideiussione. L'estinzione dell'obbligazione principale estingue la fideiussione.
Fideiussore e debitore principale sono obbligati in solido ovvero il creditore può chiedere il pagamento all'uno o all'altro, senza alcun obbligo di rivolgersi prima al debitore principale, salvo che sia convenuto diversamente.
Per qualsiasi problema/questione sulla fideiussione, non esitate a contattare telefonicamente o tramite email gli avvocati civilisti e matrimonialisti dello studio legale/atelier giuridico Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara, che garantiscono ed assicurano un valido e concreto aiuto legale ad ogni caso prospettato.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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