Occupandoci quotidianamente di problematiche attinenti l'affidamento dei minori ed il loro mantenimento, pubblichiamo alcune importanti informazioni legali sull'assegno di mantenimento per il minore.
Premettiamo che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole così come previsto dall'art. 147 del codice civile ed è noto che i coniugi devono adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La legge n. 54/2006 “recante disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli” ha apportato novità significative in relazione alle modalità di corresponsione ed alla misura dell'assegno di mantenimento spettante ai figli minori.
A questo proposito, il nuovo testo dell'art. 155, 4° comma codice civile ha statuito che:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
Le attuali esigenze del figlio;
Il tenore di vita del figlio goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
Le risorse economiche di entrambi i genitori;
La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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