In caso di incidente e di conseguente fermo macchina forzato, dovuto al tempo necessario per le riparazioni che dovranno essere effettuate in officina, si ha diritto al rimborso per i danni da fermo tecnico, oltre a quanto già dovuto per riparare la macchina.
Ciò è stato stabilito dalla Cassazione con la sentenza n° 7009/2017.
Per poter avere diritto al rimborso occorre presentare tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti ed al mancato guadagno mentre l'auto si trovava in officina per essere riparata, così come già previsto dalla Cassazione con sentenza n° 15089/15.
Quindi, per quantificare il danno da fermo tecnico occorre conservare la seguente documentazione:
- i costi sostenuti per i mezzi sostitutivi alla propria autovettura, quali ricevute di auto a noleggio, taxi, biglietti di treni, bus, tram e metropolitane;
- il mancato guadagno dovuto al fatto di non aver potuto utilizzare la propria auto che può essere provato con la dichiarazione dei redditi ed i dati relativi al fatturato dell'attività professionale.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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