Con la sentenza n° 26197 la Corte di Cassazione ha stabilito che incide, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, l'avere in godimento la casa coniugale,non valutando questo elemento si altererebbe l'equilibrio delle posizioni patrimoniali dei due coniugi. Nella sentenza si legge che nel concetto di reddito è necessario ricomprendersi anche la consistenza patrimoniale che ciascun coniuge ha in godimento e che occorre tenere presente non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica. Sulla base di tale assunto, l'utilizzo della casa coniugale costituirebbe utilità valutabile in misura pari alle spese che occorrerebbe sostenere per godere di quel tipo di immobile a titolo di locazione.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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