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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il Tribunale di Milano con la sentenza del 18 gennaio 2017, pronunciandosi sulla separazione di una coppia i cui rapporti erano molto conflittuali, ha stabilito che non può essere accolta la domanda del genitore volta ad impedire i rapporti tra i figli ed il nuovo partner dell'ex coniuge.

In particolare i giudici hanno sottolineato che la richiesta non ha senso se la relazione con il nuovo compagno/a è stabile e consolidata nel tempo ed i minori abbiano metabolizzato la sua presenza nella vita della madre o del padre.

Su questo tema, si ricorda un'altra pronuncia del Tribunale meneghino del marzo 2013 con la quale i giudici avevano affermato che senza pregiudizio per il minore ed adottando le opportune cautele, il genitore separato ha il diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale.

In conclusione, a seguito della legge Cirinnà, il principio è stato consolidato ancora di più, ma è necessario che tale tendenza del genitore a coinvolgere il partner nella vita dei bambini non crei a loro disagio perché l'interesse del minore deve prevalere su tutto.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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