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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Preg.mo Avvocato,

Sono divorziata da circa dieci anni e mio marito durante il matrimonio ( due mesi prima dell'udienza di separazione in Tribunale) ha acquistato in Spagna una casa intestandosela a sé ( come risulta dall'atto di vendita notarile e dal Catasto spagnolo) ma in regime di comunione con la sottoscritta. Nella separazione consensuale non abbiamo disposto nulla in merito a tale casa e nemmeno nel divorzio. Mio marito andò ad abitare in quella casa che divenne la sua residenza e di lui per varie ragioni non seppi più nulla e sinceramente non volli più saperne anche perchè non c'era nulla che ci legava, visto che non abbiamo avuto figli. Sono venuta a sapere che è mancato circa due mesi fa e so che ha un fratello. Vorrei sapere se la casa è anche di mia proprietà o era di proprietà solo del mio ex marito? Io a questo punto, posso vantare qualche diritto ereditario?

(Milena)

Cortese lettrice,

Dalla situazione da Lei prospettata, evinco che unico erede è il fratello del Suo ex marito, in quanto essendo divorziata non può vantare alcun diritto ereditario a meno che non sia titolare di un assegno divorzile. In tale caso in qualità di beneficiario dell'assegno può chiedere che gli venga attribuito dal Tribunale un assegno periodico a carico dell'eredità, a patto che vi siano sostanze ereditarie. Premesso ciò, ritengo che, non essendo stata regolamentata la casa in fase di separazione e di divorzio mediante la divisione del bene o il trasferimento della quota ad uno dei due coniugi, allo stato attuale metà della casa è anche di Sua proprietà in ragione del fatto che è stata acquistata da Suo marito durante il matrimonio in regime di comunione dei beni. Secondo tale istituto giuridico il patrimonio accumulato nella vita matrimoniale appartiene in parti uguali ad entrambi i coniugi. Quindi, conto in banca, azioni, appartamenti ed ogni altro possedimento acquistato durante la relazione matrimoniale risultano metà dell'uno e metà dell'altro. Ciò, costituisce anche un vincolo in quanto la vendita di un appartamento o dell'auto deve essere effettuata da entrambi e non può essere fatta all'insaputa dell'altra parte. Infine, solo per completezza del tema, preciso che i beni personali non rientrano nella comunione e restano di esclusiva proprietà dell'uno o dell'altro coniuge. In particolare non rientrano nella comunione:1)i beni che ciascuno possedeva prima di sposarsi;2) i beni acquistati dopo il matrimonio, grazie a donazioni o eredità personali (esempio: il terreno del nonno, l'anello di brillanti della zia);3) i beni di uso strettamente personale ( vestiti, la stilografica d'oro; 4) i beni utili per la professione ( come il computer, la stampante, l'attrezzatura dello studio dentistico, la biblioteca specializzata).

 

NEW DALLA CORTE: I REGALI COSTOSI PER IL FIGLIO NON POSSONO SOSTITUIRSI AL MANTENIMENTO.

 

La Corte Costituzionale con sentenza 8998 ha affermato la regola d'interpretazione secondo la quale, le elargizioni o i doni in natura, erogati direttamente al minore e non al genitore affidatario non possono avere rilievo scriminante, anche per la non garanzia della loro effettiva destinazione ai bisogni essenziali del minore al cui soddisfacimento neppure sono destinati. Non è facoltà dell'obbligato sostituire la somma di denaro mensilmente dovuta con cose o beni che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario. Occorre sottolineare che l'utilizzo della somma versata compete al coniuge affidatario, il quale gode di una limitata discrezionalità il cui mancato rispetto in danno del figlio minore può avere rilevanza penale.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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