Stiamo ricevendo nel nostro studio/atelier legale di Borgomanero alcuni padri separati che non sono affatto soddisfatti della modalità in cui versano mensilmente alla ex moglie il mantenimento per i figli.
Molti ci chiedono chiarimenti sulla contribuzione diretta di cui hanno sentito parlare o sentono parlare e per tale motivo pubblichiamo alcune informazioni di sicuro interesse sul punto.
Il nuovo testo dell'art. 155, quarto comma del codice civile, introdotto dalla legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso prevede la corresponsione di un assegno diretto, perequativo e periodico, determinato in base alla posizione economica di ciascun genitore, obbligato a versarlo, pena le conseguenze del nuovo art. 709-ter del codice di rito.
Quindi, si richiede che i giudici di merito nei casi di affido condiviso piuttosto che disporre in via automatica l'assegno di mantenimento, vaglino la possibilità del mantenimento diretto così sostanziando l'inciso “ove necessario” di cui all'art. 155 comma quarto c.c. e tutelando in maniera più concreta il diritto della prole alla bigenitorialità ed il diritto del genitore non collocatario a partecipare alla vita dei figli.
In caso di necessità su qualsiasi problematica riguardante il diritto di famiglia ed in particolare modo la contribuzione diretta del mantenimento della prole, non esitate a contattare gli avvocati civilisti e matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni che assicurano un valido, concreto ed immediato aiuto giuridico con consulenze legali anche online personalizzate.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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