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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il Tribunale di Venezia in data 24.05.2017 nell'ambito di una causa di divorzio, ha confermato l'orientamento della Cassazione di poche settimane fa che ha superato lo storico principio secondo cui all'ex coniuge deve essere garantito lo stesso tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.

Nel dispositivo del provvedimento emesso dal giudice del Tribunale di Venezia si legge a chiare lettere “la Signora è laureata, si trovi un lavoro”.

Il caso riguarda una coppia di Venezia, lei 45 anni nullafacente, lui 50 anni ex imprenditore che fino all'anno 2015 aveva un reddito annuo di 60 mila euro. Poi con a causa della crisi economica la società fallisce e lo scorso anno il marito ha un reddito di € 6.429,00, gli unici beni immobiliari gli vengono ipotecati e torna a vivere dalla madre, dato che la casa familiare è rimasta alla moglie.

Date le difficoltà economiche in cui si trova, il marito chiede una riduzione dell'assegno di mantenimento mensile che versa alla moglie per le due figlie minori, anche in ragione del fatto che una delle due già da un anno vive con lui e la nonna e quindi è interamente a suo carico.

La moglie invece chiede che rimanga inalterato l'assegno mensile per il mantenimento delle figlie e che il marito versi a lei un assegno divorzile di € 500,00 al mese.

Il Giudice nel provvedimento fa esplicito riferimento ai più recenti orientamenti giurisprudenziali scrivendo “appare privo di rilevanza per la concessione dell'assegno divorzile il parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo piuttosto rilevanti altri indici, quali il possesso di redditi e di patrimonio mobiliare ed immobiliare, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di un'abitazione”.

Per tale motivo, il giudice ha negato l'assegno divorzile alla moglie, scrivendo nelle premesse “la situazione patrimoniale dell'ex marito è peggiorata rispetto al momento della separazione ed invece la signora abita nella casa familiare, ha la nuda proprietà di un immobile e risulta avere di recente venduto un altro immobile”.

Inoltre, il magistrato ha ritenuto che “la moglie abbia capacità e possibilità effettive di lavoro personale, visto anche il titolo di studio: una laurea in scienze e politiche”.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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