Dopo la recente sentenza n. 11504/2017 che ha rivoluzionato i parametri per poter chiedere l'assegno divorzile, arriva dal Tribunale di Roma un'altra interessante pronuncia, la n. 12899/2017, che segue il nuovo orientamento giurisprudenziale sul diritto al mantenimento del coniuge.
I giudici hanno stabilito che non è dovuto l'assegno divorzile alla ex in età lavorativa disoccupata che lascia la capitale tornando dalla madre in un paese del sud in cui c'è poco lavoro.
I giudici ritengono che le scelte della donna non possono ricadere sull'ex marito.
Nel caso di specie l'ex moglie è laureata in scienze politiche e nonostante asserisca di non svolgere attività lavorativa bensì solo docenze e traduzioni saltuarie, il Tribunale tuttavia ritiene che la donna abbia a disposizione altre entrate derivanti dalla vendita di una casa a Roma.
Inoltre in sede di separazione i coniugi avevano stabilito che ognuno provvedesse a se stesso.
Pertanto, nessun assegno di divorzio deve essere stabilito a carico del marito anzi vanno ridotte anche le spese di mantenimento dei figli perché l'uomo è costretto a spostarsi per vedere i minori con elevate spese di viaggio ed alloggio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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