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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Dopo la recente sentenza n. 11504/2017 che ha rivoluzionato i parametri per poter chiedere l'assegno divorzile, arriva dal Tribunale di Roma un'altra interessante pronuncia, la n. 12899/2017, che segue il nuovo orientamento giurisprudenziale sul diritto al mantenimento del coniuge.

I giudici hanno stabilito che non è dovuto l'assegno divorzile alla ex in età lavorativa disoccupata che lascia la capitale tornando dalla madre in un paese del sud in cui c'è poco lavoro.
I giudici ritengono che le scelte della donna non possono ricadere sull'ex marito.

Nel caso di specie l'ex moglie è laureata in scienze politiche e nonostante asserisca di non svolgere attività lavorativa bensì solo docenze e traduzioni saltuarie, il Tribunale tuttavia ritiene che la donna abbia a disposizione altre entrate derivanti dalla vendita di una casa a Roma.

Inoltre in sede di separazione i coniugi avevano stabilito che ognuno provvedesse a se stesso.

Pertanto, nessun assegno di divorzio deve essere stabilito a carico del marito anzi vanno ridotte anche le spese di mantenimento dei figli perché l'uomo è costretto a spostarsi per vedere i minori con elevate spese di viaggio ed alloggio.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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