Preg.mo Avvocato,
Sono separato da quasi un anno e mio figlio di anni tre vive con la madre nella casa coniugale in locazione. Abbiamo l'affidamento condiviso del bambino ed io verso per il mantenimento la somma di euro 250,00 oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle straordinarie. Invece per mia moglie che è insegnante precaria di 33 anni, il Giudice ha stabilito un assegno di euro 300,00 al mese. Nell'ultimo periodo non sono riuscito a pagare l'assegno per mia moglie a causa di gravi problemi lavorativi e lei mi ha minacciato tramite il suo legale che farà l'azione esecutiva per il recupero dei soldi. Io ho un lavoro a tempo determinato, vivo nel precariato più assoluto e ho solo la nuda proprietà di un appartamento di circa 60 mq. Con usufrutto a favore di mio padre ottantenne. Vorrei sapere se la nuda proprietà è pignorabile?
( Ivano, Biella)
Caro lettore,
si, è pignorabile ed è assoggettabile sia al pignoramento che alle successive procedure esecutive. L'art.555 c.p.c. fa espressamente riferimento non solo ai beni immobili, ma anche ai diritti immobiliari e prescrive che “ l'atto di pignoramento deve indicare esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione”. All'esecuzione immobiliare risultano, pertanto, assoggettabili, per espressa previsione normativa, non solo il diritto di proprietà del debitore su determinati beni immobili, ma anche il diritto di usufrutto, la nuda proprietà. Non può invece colpire i diritti di uso e di abitazione che ai sensi dell'articolo 1024 del codice civile sono inalienabili. Infine, Le faccio presente che la nuda proprietà non è produttiva di reddito e non va denunciata nella dichiarazione dei redditi in quanto alle relative imposte provvede l'usufruttuario.
NEW DALLA CORTE: IL CAMBIAMENTO DEL SESSO COMPORTA LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
Il titolo trae spunto da un recente caso accaduto a Bologna, nel quale un marito ha richiesto ed ottenuto la rettificazione del sesso, pretendendo di mantenere lo stato coniugale. Ciò ha naturalmente suscitato clamori da parte di coloro che sostengono il riconoscimento delle unioni civili omosessuali. Nello specifico, nel 2009 il bolognese A.B. Di anni 38, aveva ottenuto la rettificazione del sesso con sentenza passata in giudicato, divenendo così donna. Successivamente aveva richiesto al Comune il rilascio del certificato di stato di famiglia attestante l'unione con la moglie, ma ciò gli è stato negato sul presupposto che il cambio del sesso abbia comportato immediati ed automatici effetti sullo scioglimento del matrimonio appena celebrato. La Suprema Corte si è recentemente espressa a sostegno del Comune, ritenendo che la rettificazione del sesso comporti immediati effetti sul matrimonio precedentemente celebrato dal transessuale.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense. Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ASSISTENZA LEGALE Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articoli correlati