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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Se due coniugi decidono di non vivere più sotto lo stesso tetto ed in tale periodo il marito inizia una relazione con un' altra donna, venendo meno all'obbligo della fedeltà, non sussiste l'addebito della separazione contro di lui.

Questo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21859/2017 che ha confermato la decisione della Corte d'Appello, respingendo le obiezioni proposte dalla moglie nei confronti del marito.

Gli Ermellini riportandosi ad altre ordinanze in materia di addebito della separazione, precisano che la violazione dell'obbligo della fedeltà per dare luogo all'addebito della separazione deve aver assunto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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