L'ex coniuge non può chiedere un aumento dell'assegno di mantenimento per intervenuta malattia, se questa è precedente alla separazione.
In particolare, se tale patologia non le impedisce di lavorare l'assegno è sospeso.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 23322/2017, depositata il 5 ottobre scorso, che ha rigettato la richiesta di una donna separata per ottenere l'aumento dell'assegno.
I Giudici di Piazza Cavour sottolineano in conclusione che “la signora continua a svolgere la sua attività e per il titolo professionale che possiede, potrebbe svolgere anche attività per privati”.
Per tale ragione il ricorso è inammissibile.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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