E' bene sapere che fino al 28 agosto scorso in caso di sinistro stradale la vittima dell'incidente aveva un certo margine di tempo per comunicare all'assicurazione l'eventuale presenza di testimoni.
Dal 29 agosto scorso tutto è cambiato sul punto, in quanto l'identificazione di eventuali testimoni, in caso di sinistro con soli danni alle auto e alle cose, deve già risultare al momento della denuncia del sinistro.
Nel caso in cui la vittima del sinistro non provvede entro 60 giorni dalla denuncia stessa, la compagnia assicurativa gli invia una raccomandata per ricordarglielo a cui occorre rispondere nei successivi 60 giorni altrimenti non si potrà più chiedere la prova testimoniale nel caso di causa contro l'assicurazione che neghi il risarcimento o che offra un rimborso inferiore a quanto ci si aspettava.
Vi sono però tre casi in cui l'automobilista può chiamare un testimone non indicato nella denuncia del sinistro e precisamente: se vi è stata impossibilità oggettiva nell'identificare le persone al momento del sinistro; se i testimoni sono stati individuati dalle forze dell'ordine eventualmente intervenute al momento del sinistro; se in seguito all'incidente emergono lesioni fisiche al guidatore o ai passeggeri.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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