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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Preg.mo Avvocato,

sono divorziata da quasi 16 anni e il mio ex marito mi passa tutti i mesi un assegno divorzile o meglio me lo versa il datore di lavoro della ditta in cui lavoro i quanto lui per cinque anni non mi ha mai dato nulla. Ho saputo che il prossimo mese lui andrà in pensione e quindi vorrei sapere se mi spetterà ancora l'assegno e se posso vantare qualche altro diritto. Le dico che io ho bisogno di quest'assegno per vivere essendo titolare di una pensione sociale minima e qualche soldino in più mi farebbe comodo avendo anche problemi di salute. Con stima e gratitudine per la risposta. 

(Emma'41)

Cara Sig.ra Emma,

se nella sentenza di divorzio non è stato stabilito che il suo diritto all'assegno divorzile cessa nel momento in cui il suo ex smetterà di lavorare, Lei continuerà a ricevere l'assegno del medesimo importo. Le faccio presente che ai sensi dell'art. 12 bis della legge 6 marzo 1987 n°74 “ il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno ai sensi dell'art.5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Quindi, alla luce di ciò Le consiglio di chiedere una percentuale della liquidazione di suo marito.

NEW DALLA CORTE:NESSUN MANTENIMENTO ALL'EX CONIUGE CHE CONVIVE.

Se l'ex coniuge decide di creare una nuova famiglia di fatto con il nuovo partner, l'assegno di mantenimento che gli spettava dal precedente matrimonio può essere sospeso. La Corte di Cassazione ha chiarito questo aspetto nella recente sentenza n° 17195 dell'11.08.2011 distinguendo all'interno delle unioni di fatto quei rapporti stabili e duraturi finalizzati alla creazione di una famiglia anche al di fuori del matrimonio. Inoltre la Suprema Corte ha stabilito e puntualizzato che il mantenimento va sopeso ma non completamente eliminato nell'ipotesi di rottura del nuovo legame. Per la Cassazione la nuova unione anche se stabile rimane comunque un legame precario, diverso dal matrimonio. La nuova convivenza potrebbe dunque finire e per questo motivo i giudici di legittimità hanno previsto la possibilità di ottenere nuovamente il mantenimento da parte del marito o della moglie, nel caso sia presente uno squilibrio economico tra i due ex coniugi.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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