E' la Corte di Cassazione a stabilirlo con la sentenza n° 18853/2011 che apre la strada per le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie. Ma non basta in quanto si può essere risarciti anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l'addebito di colpa dell'altro coniuge. Ma attenzione occorre distinguere perchè per la Corte c'è tradimento e tradimento. Il risarcimento dei danni si può chiedere solo se il coniuge che fa la domanda dimostra di aver subito una lesione di un diritto costituzionalmente garantito. In altri termini, i danni si possono chiedere se il tradimento abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insista nella violazione dell'obbligo in questione si siano concretizzati in atti specificatamente lesivi della dignità della persona costituente bene costituzionalmente protetto. Il caso oggetto della sentenza riguarda una donna che nei primi due gradi del giudizio si era vista respingere la domanda di risarcimento che aveva rivolto al suo ex marito fedigrafo. I due si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che l'uomo aveva intrattenuto con un altra donna.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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