chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

Questo articolo è stato scritto da:

stef 01

Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Molti possessori di buoni postali fruttiferi si sono visti negare il pagamento dell'importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni riportate sui titoli stessi.

In particolare si fa riferimento ai buoni postali appartenenti alle serie “O” e “P”.
Con riferimento a detti titoli, il D.P.R. 156/73 e il D.M. 16 giugno 1984 avevano disposto la variazione del tasso di interesse per i buoni delle serie precedenti, ma le Poste Italiane hanno continuato ad utilizzare i moduli preesistenti, senza contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, e senza indicare sul documento le diverse disposizioni.

In altri termini, ai clienti non veniva data alcuna ulteriore indicazione circa la non applicabilità delle condizioni riportate sui buoni stessi , e quest'ultimi venivano acquistati dai risparmiatori solo sulla base di quanto riportato sul titolo. Alla scadenza, però, le Poste Italiane provvedevano al pagamento di un importo diverso, ovvero inferiore rispetto a quello riportato sul buono, asserendo che il rendimento indicato sul buono postale in possesso del cliente non corrispondeva a quello effettivo, in quanto già al momento dell'acquisto era stata modificata la relativa normativa.

La giurisprudenza con la sentenza n. 13979 in data 15.06.2007 e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'Ufficio ai richiedenti può rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

La giurisprudenza di merito si è uniformata a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione.
In particolare il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 6430/2016 ha precisato che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione alla richiesta deve essere risolta dando prevalenza alle seconde”.
Ed ancora “a nulla vale la mera apposizione di un timbro che modifichi la serie”.

Pertanto Poste Italiane deve pagare il rendimento indicato sul retro del buono fruttifero.

In caso di necessità, non esitate a contattare lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero che garantisce sempre un valido, serio e qualificato aiuto giuridico/legale ad ogni caso che viene prospettato.

Per lo studio legale Sbressa Agneni contano sempre e solo i FATTI!

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.