Devono essere risarcite a titolo di straining le azioni ostili o discriminatorie compiute dal datore di lavoro o dai colleghi che danneggiano il lavoratore anche se sporadiche e non continuative.
Quindi le vessazioni sporadiche (strainig) vanno indennizzate.
A dare ampia tutela a questa forma attenuata di mobbing è la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 3977 del 19 febbraio 2018 ha respinto il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione al caso di un'impiegata bersagliata dalle vessazioni del suo diretto superiore.
La Corte evidenzia che il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare il lavoratore e di impedire che nell'ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persone.
La responsabilità del datore di lavoro sorge quando l'evento dannoso sia riconducibile ad un comportamento colposo ossia all'inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali o al mancato rispetto di principi generali di correttezza che devono essere osservati.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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