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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La sentenza che vi segnaliamo ha per oggetto una domanda che in sede di consulenza legale è abbastanza frequente: “conserva il diritto di abitazione l'ex convivente more uxorio con un compagno deceduto avente ad oggetto l'abitazione di proprietà di quest'ultimo?”

Nel caso specifico di questa sentenza, a seguito del decesso, apertasi la successione, la moglie separata e la figlia, nella loro qualità di eredi, avevano richiesto la restituzione a loro favore dell'immobile ove risiedeva la famiglia di fatto, ottenendo una pronuncia favorevole dal giudice di merito.

La Corte con la sentenza n. 10377/2017 ha riconosciuto come la convivenza more uxorio determini sulla casa di abitazione un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, tale da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata, tuttavia ha rilevato che “in tanto la detenzione qualificata del convivente, non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi in quanto permanga il titolo da cui veniva e cioè in quanto perduri la convivenza more uxorio.

Venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base :

-all'eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;

- alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario”.

Nel caso di specie dunque il soggetto che intende legittimamente rientrare nella esclusiva disponibilità del bene dovrà osservare un comportamento improntato a correttezza e buona fede concedendo all'ex convivente un “termine congruo” per la ricerca di una nuova soluzione abitativa.

Per saperne di più su questo tema o in materia di diritto civile e di famiglia, potete contattarci tranquillamente in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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