La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9555 del 18 aprile scorso ha ritenuto illegittimo decurtare i punti della patente a chi, nel momento in cui gli arriva la multa, non si ricorda a chi prestato la propria auto, specie se l'autovettura viene usata da tutta la famiglia.
Questa ordinanza è stata emessa a seguito dell'impugnazione del verbale della Polizia municipale di Bari per violazione dell'articolo 126 bis da parte di un'automobilista, il quale eccepiva di aver comunicato in modo tempestivo di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà, sia per il notevole lasso di tempo trascorso tra l'infrazione e la notifica del verbale di accertamento sia per il fatto che il veicolo era utilizzato anche dal marito e dalle sue due figlie.
Prima che intervenisse la Corte di Cassazione, il proprietario dell'auto che non forniva i dati del conducente, rischiava di perdere i punti sulla patente e ciò avveniva in base ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 126 bis II comma del Codice della Strada.
Occorre dunque fare una distinzione tra chi omette di comunicare le generalità del conducente del veicolo al momento dell'infrazione e chi giustifichi in modo adeguato l'omessa trasmissione dei dati.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Legale al Volante "
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