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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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E' sempre acceso e polemico il dibattito tra medicina tradizionale e medicina alternativa ed è un dato di fatto, peraltro indiscutibile, che sono sempre più numerose le persone che si affidano con fiducia alle cure omeopatiche.


Va detto, seppur solo per un breve approfondimento, che l'omeopatia è una dottrina medica elaborata da S.F. Ch. Hahnemann su basi differenti da quelle della medicina tradizionale. In particolare essa si contrappone al principio ippocratico “contraria contrariis curantur”, derivando, invece, dall'aforisma “similia similibus curantur”, il quale esprime il concetto che le varie forme di malattia vanno curate con quei farmaci, che somministrati a persone normali, inducono a sintomatologia analoga a quella considerata. Hahnemann sottolineò infatti che la cura deve essere rivolta ai sintomi, dato che l'unica cosa che deve scomparire di una forma morbosa perché torni la salute sono proprio i sintomi.

Premesso ciò, la sentenza n° 34200 del 6 agosto 2007 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione segna un'importante, forte e decisa inversione di tendenza su questo tema rispetto all'orientamento assolutorio dei giudici di merito, che avevano assolto l'imputato privo di laurea in medicina, in quanto prescrivendo medicine di origini naturali, non aveva compiuto atti riconducibili all'attività propria di medico. 
La Suprema Corte, nonostante che le cure omeopatiche non siano riconosciute dallo Stato, afferma che chiunque prescriva medicinali omeopatici, senza possedere il titolo di medico, va incontro ad una sicura condanna penale per il reato di cui all'art. 348 c.p., per l'esercizio abusivo della professione medica.
E' particolarmente interessante evidenziare che, nel caso specifico, la Cassazione non ha considerato per nulla il fatto che i pazienti dell'imputato fossero a conoscenza della mancanza di laurea dello stesso in medicina ed inoltre non ha avuto neppure rilevanza che le indicazioni sulle cure fossero solo verbali e non scritte in una formale ricetta. Nella sentenza viene altresì precisato che proprio l'intrinseca eccentricità dell'omeopatia rispetto alla medicina tradizionale impone che tale attività debba essere subordinata al controllo, di natura pubblicistica, dell'esame di abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina. Quindi per la Cassazione solo esclusivamente i medici possono prescrivere pratiche innovative quali: omeopatia, agopuntura, chiropratica, ipnosi curativa, idrologia, fitoterapia e massaggi terapeutici.

In conclusione, va ricordato che la prima pronuncia sul tema eccentrico dell'omeopatia risale all'anno 1999 con la sentenza n° 2652, che aveva affermato illegale la condotta di colui che prescrive e compila ricette sanitarie per prodotti omeopatici.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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