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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il nostro ordinamento ed in particolare la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 ha riconosciuto sia ai padri che alle madri il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per dedicarsi alla cura dei propri figli.

Prima dell'entrata in vigore di tale legge e già con la legge n. 903 del 1977, il padre lavoratore subordinato aveva la possibilità di usufruire di tutta o parte della astensione facoltativa dal lavoro di sei mesi nell'arco del primo anno di vita del bambino a condizione però che la madre fosse una lavoratrice subordinata e che avesse espresso la volontà di rinunciare al proprio diritto di assentarsi dal lavoro.

La nuova normativa, invece, ha previsto che nei casi in cui la madre non può prendersi cura del neonato (cioè in caso di morte o grave infermità della stessa o in caso di abbandono o di affidamento esclusivo), il padre lavoratore, che sia dipendente pubblico o privato, può assentarsi dal posto di lavoro sino al terzo mese di vita del neonato (ciò che suole chiamarsi periodo di astensione obbligatoria successivo al parto).


Una novità importante è rappresentata dalla circostanza che tale diritto è stato riconosciuto al padre indipendentemente dal fatto che la madre sia o meno una lavoratrice dipendente.

Il padre lavoratore che intende avvalersi di tale diritto deve presentare una specifica domanda presso l'ufficio del personale presso l'ente in cui lavora, unitamente al certificato attestante lo stato di famiglia e di esistenza in vita del bambino; in caso di grave malattia della madre occorre presentare il certificato rilasciato da un medico della ASL da cui risulti lo stato di infermità e di conseguenza l'impossibilità per la madre di poter accudire il bambino; in caso di decesso della madre, è necessario produrre il certificato di morte; in caso di affidamento del bambino al solo padre, viene richiesta la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'affidamento ed infine in caso di abbandono, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Durante tutto il periodo di astensione obbligatoria, i padri lavoratori hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e alla produttività, nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi tutti gli emolumenti la cui corresponsione sia legata all'effettiva presenza in servizio.
L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima.

Il diritto esteso anche ai padri di assentarsi dal lavoro al pari delle madri viene riconosciuto non solo al fine di assicurare al bambino l'assistenza richiesta per il suo sviluppo fisico, ma anche e specialmente per consentire il crearsi di quei rapporti affettivi che sono ritenuti indispensabili per il formarsi della sua personalità.

Secondo un'indagine effettuata dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia del ministero del Welfare, all'entrata in vigore della legge n. 53 del 2000 sono ancora pochi i padri che scelgono di assentarsi dal posto di lavoro per accudire i figli. La quasi totalità dei congedi parentali è ancora oggi utilizzata dalle madri lavoratrici.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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