Su richiesta di un lettore del sito dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero, pubblichiamo alcune informazioni giuridiche utili e di sicuro interesse.
L'azione di reintegrazione o di spoglio è disciplinata dall'art.1168 del codice civile e risponde all'esigenza di garantire a chi possiede un bene una sollecita tutela giudiziaria qualora venga privato “violentemente o occultamente” della disponibilità di un bene, quand'anche l'autore dello spoglio sia titolare di un diritto sul bene.
Per spoglio s'intende la sottrazione della disponibilità del bene.
Lo spoglio si dice violento quando si attua contro la volontà espressa o presunta dell'attuale possessore o detentore.
Si dice clandestino quando lo spogliator approfitta di circostanze idonee ad evitare l'opposizione del possessore. Ad esempio in assenza dell'inquilino, il locatore s'introduce nella stanza a lui affittata e ne sporta qualcosa.
Evidenziamo che la domanda è soggetta ad un termine di decadenza di un anno decorrente dal sofferto spoglio o se questo è clandestino, dal giorno della scoperta dello spoglio.
Per qualsiasi necessità sentitevi liberi di contattarci in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261 in quanto gli avvocati Sbressa Agneni garantiscono anche una comunicazione aperta, seria, qualificata e senza barriere.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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