Pubblichiamo alcune informazioni utili in tema di azioni possessorie ed in particolare sulla reintegrazione del possesso.
Con tale atto giuridico si ricorre all'Illustrissimo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 del codice civile e 703 del codice di procedura civile, esaminati gli atti, voglia sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza, ordinare con decreto ed inaudita altera parte, l'immediata reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene specificato (nonché l'immediata riduzione in ripristino delle opere che comportano lesione del possesso dell'immobile oltre all'esecuzione a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi).
Nel ricorso si chiede all'illustrissimo Tribunale di fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente.
In via istruttoria si chiede l'audizione sulle circostanze individuate nella premessa del ricorso.
Occorre poi allegare documenti (ad esempio la lettera formale di diffida, ecc) e il contributo unificato.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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