La Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza del 6 agosto 2007 n° 17160, ha stabilito che il modulo di constatazione amichevole (meglio noto a tutti come modulo CID), redatto a seguito di incidente stradale, non sarebbe sufficiente elemento di prova della dinamica di un sinistro, in quanto il giudice nell'accertare la responsabilità deve valutare tutte le circostanze, senza essere totalmente vincolato a ciò che i conducenti hanno dichiarato nello stesso CID.
Così si è pronunciata la Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, quest'ultima a sua volta conforme alla decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Milano, secondo cui “in via di principio il CID non è dotato di valore probatorio assoluto specialmente nei confronti dell'assicuratore”.
Si precisa, però, che nel caso sottoposto all'esame della Corte d'Appello era stato presentato un modulo incompleto “la cui funzione accertativa nel senso proposto dall'appellante si poneva in assoluto contrasto con il contesto delle uniche dichiarazioni rinvenibili in atti provenienti dai protagonisti del sinistro”.
A sua volta, la difesa del conducente che ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici milanesi sosteneva che il modulo di constatazione amichevole avrebbe invece efficacia legale nei confronti dell'assicuratore “vincibile solo dalla prova contraria che quest'ultimo ha l'onere di fornire”.
I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, chiarendo in maniera precisa che “sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta, che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto CID), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di prova piena, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice”.
In questo modo il modulo CID perde il valore di prova legale che fino ad oggi aveva sempre conservato, spettando dunque al giudice di valutare in ogni singolo caso tutte le circostanze del sinistro sottoposto al suo esame e lasciando al suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.) l'eventuale importanza del CID come elemento di prova piena.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ASSISTENZA LEGALE Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articoli correlati