Deve ritenersi valida la notifica via Pec inviata dalla cancelleria e munita di ricevuta di accettazione ma recante la mancata consegna. Questo ha stabilito e chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11942/2018.
A parere della Corte “la ragione della mancata consegna attiene al rapporto tra il destinatario e il suo gestore di posta elettronica, né può assumere rilevanza il richiamo alla legge n. 53/1994 che disciplina la notificazione a mezzo Pec da parte dell'avvocato, in quanto tale normativa riguarda esclusivamente la professione forense, cosa che, nel caso di specie, non aveva avuto luogo, dal momento che “la stessa notificazione era stata eseguita dalla cancelleria del Tribunale ed il relativo esito era stato generato dal sistema informatico e ivi resta documentato e conservato, a disposizione sia delle parti, che dell'Ufficio.”
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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