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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Quando si parla della nascita di un figlio si è per lo più soliti a pensare a tutto ciò che tale evento porta nella vita di una donna, la quale si trova improvvisamente a rivestire un nuovo ruolo all'interno della famiglia e a dover affrontare diverse difficoltà, soprattutto se svolge un'attività lavorativa fuori casa.

A questo proposito, il nostro sistema legislativo prevede tutta una serie di norme (si ricordi la legge n° 53 del 8 marzo 2000 sui congedi parentali e di cura) che tutelano la lavoratrice madre e che - con l'evolversi e il modificarsi della società odierna - sono state estese giustamente anche ai neopapà.

Questi ultimi, infatti, possono godere anche dei permessi orari (meglio noti come riposi per l'allattamento) in alternativa alla madre lavoratrice consenziente.


Tali permessi vengono concessi per due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, altrimenti per un'ora. Naturalmente ciascun genitore può assentarsi dal posto di lavoro ed esercitare così il relativo diritto al permesso giornaliero, solo nel caso in cui l'altro non fruisca di permessi previsti per far fronte alle medesime necessità. Dunque, il padre lavoratore non avrà diritto ai riposi giornalieri quando la madre lavoratrice si avvalga, nello stesso periodo, dell'astensione facoltativa dal lavoro.

Ai padri spettano i permessi giornalieri sino all'anno di vita del bambino, nei seguenti casi: affidamento del minore, decesso o grave infortunio della madre; rinuncia ai permessi da parte della madre lavoratrice dipendente; ed infine, nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente o una casalinga, ma una lavoratrice autonoma, parasubordinata o svolga la libera professione.

E' importante sapere che i permessi giornalieri sono totalmente retribuiti, ossia si intendono come “lavorati” e la relativa retribuzione viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell'Inps. Sono inoltre utili ai fini pensionistici e previdenziali, per l'anzianità di servizio, per le ferie e inoltre anche per la tredicesima.
Tra l'altro, nel caso in cui si verifichi un parto plurimo, è previsto che i periodi di riposo vengano raddoppiati (non moltiplicati) e le ore aggiuntive possano essere impiegate dal padre anche se la madre esercita il congedo di maternità o quello parentale.

E' previsto poi che pure in caso di adozione, il padre adottivo o affidatario possa ricorrere, sempre in alternativa alla madre, ai riposi giornalieri entro il primo anno di ingresso del minore nel nuovo nucleo familiare (si ricordi che il limite per poter usufruire di tali permessi è la maggiore età).
Anche nel caso di adozioni o affidamenti plurimi, come per il caso poc’anzi accennato dei parti plurimi biologici, gli orari di riposo sono raddoppiati, sulla base dell'orario di lavoro del lavoratore o della lavoratrice che se ne avvale.
Inoltre, il padre lavoratore in alternativa alla madre, anche se adottivo, di minore portatore di handicap grave, può usufruire di tre giorni di permessi mensili retribuiti, esercitabili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.

Si ricorda infine che, mentre i genitori di figli biologici possono godere dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di congedo di maternità o di paternità (nei casi previsti), il lavoratore o la lavoratrice che hanno in adozione o in affidamento un minore possono al contrario usufruire dei riposi giornalieri dal giorno successivo all'entrata del bambino/a nella famiglia, in sostituzione al congedo di maternità o di paternità.
Ovviamente, il padre lavoratore che intende avvalersi dei permessi giornalieri, in alternativa alla madre, deve presentare al proprio datore di lavoro una specifica domanda corredata da una dichiarazione della madre con la quale la stessa rinuncia ad esercitare il medesimo diritto per il periodo richiesto dal lavoratore.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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