Dopo la separazione possono capitare molte cose e sovente capita che il genitore collocatario voglia cambiare città e trasferirsi con i figli.
Occorre tenere ben presente l'articolo 337 sexies del codice civile che in merito al cambio di residenza o di domicilio stabilisce che “in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori, è tenuto a comunicare all'altro entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”.
Vi informiamo che il trasferimento arbitrario può essere punito penalmente rischiando anche una denuncia per sottrazione di minore.
Viene punita la condotta con la quale si ostacola l'altro genitore di svolgere il proprio ruolo e cioè quello di assistenza, cura, educazione e di vicinanza affettiva dei figli.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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