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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il Tribunale di Palermo ha stabilito che in caso di mancato parziale godimento di un viaggio - vacanza per la cancellazione, i disagi e i disservizi subiti, quali disguidi afferenti le trasferte, gli orari complessivi dei voli, la scadente qualità dei servizi offerti, oltre allo stress e alla delusione, è individuabile oltre il danno patrimoniale, il danno da vacanza rovinata ed anche quello morale e esistenziale. 
Il caso concreto riguarda la prenotazione per un gruppo di persone di un viaggio in Egitto ed in particolare per i coniugi B - G i quali erano in viaggio di nozze e prenotarono anche i voli di trasferimento per e da Roma , ovvero dal luogo di avvio della vacanza dalla loro città. Le domande attoree sono state dirette sia verso il venditore del pacchetto, ovvero l'agenzia di viaggi sia verso l'organizzatore, ovvero il tour operator.

Esso è composto da due voci: il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti, nonché il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Al riguardo, il Tribunale di Roma (sez. IX 26-11-2003, in I Contratti, 2004, 511) ha stabilito che “Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia”.

Occorre infatti distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio (figura negoziale rientrante nell’ambito dell’appalto di servizi) alla stregua del quale il tour operator (Turisanda s.p.a.) si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto; ed il contratto di intermediazione di viaggio in base al quale non venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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