In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, il Giudice dell'opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento, ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale l'annullabilità o meno della delibera posta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua perdurante efficacia.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16389 pubblicata in data 21.06.2018.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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