La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 9555/2018 è tornata su un tema riguardante chi quotidianamente utilizza la propria autovettura, addentrandosi nel disordine del traffico cittadino.
Gli Ermellini si sono espressi in merito all'ambito di applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada ed in particolare alla sanzionabilità del proprietario di un veicolo che, nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare il conducente, non fornisca all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente di colui che si era posto alla guida del veicolo al momento della commessa violazione.
L'orientamento della giurisprudenza costante prevedeva l'applicazione della sanzione supplementare di cui all'articolo 126 bis, comma secondo, pari ad euro 286,00, tanto a colui che rispondeva di non sapere chi fosse alla guida, tanto a colui che non rispondeva affatto.
Mutando orientamento, i Giudici hanno affermato che occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali, così, in alcun modo all'invito rivoltogli, comportamento per ciò solo meritevole di sanzione, e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni quali “ il non ricordare chi fosse alla guida”.
Infatti occorre distinguere il comportamento di colui che “rifiuta di collaborare” da quello di chi “omette di collaborare”: nel primo caso, la presunzione di responsabilità a carico del proprietario del veicolo deve necessariamente trovare applicazione mentre, nel secondo caso, l'applicazione della medesima presunzione costituirebbe una manifesta lesione del diritto di difesa.
La Corte ha precisato che le argomentazioni addotte dal proprietario del veicolo dovranno essere valutate caso per caso e, se giudicate idonee, potranno escludere la suddetta presunzione di responsabilità.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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