Il Giudice di Pace di Massa in merito ad un'azione di risarcimento danni derivanti dallo smarrimento dei bagagli in occasione di un viaggio di quattro giorni, condividendo l'orientamento secondo cui non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale, ha affermato la responsabilità del vettore, nella specie la compagnia aerea, condannandola al risarcimento del danno esistenziale comprendente il danno da vacanza rovinata dedotto in giudizio.
Il presente procedimento tuttavia non è limitato al semplice danno materiale emergente, ma ha ad oggetto il risarcimento del danno c.d. da "vacanza rovinata" conseguente alla pacifica e totale responsabilità civile della società convenuta in ordine al fatto storico generatore dell’ulteriore danno dedotto dall’attore.
In effetti, pare condivisibile quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio al viaggiatore-vacanziere imputabile a responsabilità del vettore.
Secondo tale orientamento non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale , nella cui ampia categoria viene incluso il danno "c.d. esistenziale" a sua volta comprendente anche il danno da vacanza rovinata dedotto in giudizio.
La tesi sostenuta dall’attore è rinvenibile nella recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 8827/03 e n. 8828/03), secondo la quale il danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all’art. 2059 del codice civile.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ASSISTENZA LEGALE Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articoli correlati