In caso di licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il fatto contestato al lavoratore deve coincidere anche con il provvedimento disciplinare.
In altri termini, qualora la lettera di licenziamento descriva la condotta posta a base del recesso in maniera diversa da quella indicata nella contestazione disciplinare, si applica la reintegra sul posto di lavoro oltre al risarcimento del danno.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21265 del 28 agosto 2018.
Nel caso di specie è stata applicata la reintegra “attenuata” ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 in quanto il dipendente in questione era stato assunto prima del 7 marzo 2015, ossia prima del meccanismo delle tutele previste dal Jobs Act.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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