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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il Ministero della Salute è intervenuto sull'importante tema relativo ai cani aggressivi con ordinanza del 14.01.2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28.01.2008, che detta norme specifiche sia sul trattamento da riservare ai cani in genere, sia sulle persone che possono detenere uno dei cani considerati appartenenti alle categorie cosiddette a rischio (quali, ad esempio, pit bull, rottweiler, cane da pastore del Caucaso, dogo argentino, american bulldog) sia sulle regole a cui devono uniformarsi le autorità sanitarie competenti.


La nuova normativa ricalca in buona sostanza quanto già previsto nella precedente ordinanza del 12.12.2006, con l'unica aggiunta all'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di una nuova razza, il “Tosa inu”, originaria dell'isola di Shikoku, in Giappone, più precisamente dalla città di Tosa (da qui il nome), comunemente chiamato “cane giapponese da combattimento”.


L'art. 1 dell'ordinanza del 14.01.2008 vieta espressamente l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività; la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000 n. 376; il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dal F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali (se non per ragioni unicamente curative).

E', inoltre, previsto all'art. 2, l'obbligo per i proprietari e detentori di cani di fare indossare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; applicare, invece, entrambi, ossia la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. Fanno eccezione però a tale obbligo i cani per non vedenti o non udenti, che vengono addestrati come cani guida.
La nuova ordinanza all'art. 3 ribadisce che “chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane”.

Il Ministero della Salute ha anche previsto il divieto di acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) alle seguenti categorie di soggetti: ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

Inoltre, il proprietario o detentore di un cane che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza deve interpellare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali le soluzioni più idonee per la gestione dell'animale stesso.
Si fa infine presente che la suddetta ordinanza non viene applicata ai cani che sono in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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