La Corte di Cassazione con sentenza n. 21699/2018 ha sancito che la sottoscrizione per ricevuta della busta paga non dimostra l'effettivo pagamento della somma ivi indicata ma prova esclusivamente l'avvenuta consegna del documento.
Tale ordinanza ha stabilito che solo la firma dei predetti documenti ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati riportati.
Quindi l'effettivo pagamento della somma indicata nella busta paga non prova in maniera univoca la sottoscrizione “per ricevuta” da parte del lavoratore in quanto per la Corte di Cassazione solo la sottoscrizione apposta sul CUD e sul modello 101 costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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