Per mora del debitore s'intende il ritardo della prestazione, del quale il debitore debba rispondere.
Perché vi sia mora (e dunque responsabilità) del debitore, non sempre è sufficiente che questi abbia indugiato ad adempiere pur essendo il debito già esigibile.
Se non è stato fissato un termine per l'adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile come stabilito dall'articolo 1183 del codice civile. Tuttavia un eventuale indugio del debitore non lo espone a responsabilità fino a quando il creditore non lo costituirà in mora chiedendogli l'adempimento per iscritto.
Fino a questo momento il non agire del debitore è in qualche modo giustificato dalla tolleranza del creditore, o dalla convinzione che per il creditore non sia ancora giunto il momento più comodo per ricevere l'adempimento.
La costituzione in mora è un atto formale e consiste in una intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Per qualsiasi questione in materia di diritto di diritto civile e di risarcimento danni, contrattualistica, non esitate a contattare gli avvocati Sbressa Agneni di Borgomanero in sede (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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