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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n° 14093 del 30 giugno 2008 ha affermato il principio secondo il quale colui che tradisce il coniuge con l'amante all'interno della casa coniugale può perdere tutti i beni e le proprietà che il coniuge in buona fede gli ha cointestato.

Il caso oggetto della decisione riguarda un signore che aveva donato dei beni alla propria consorte, scoprendo più di trenta anni fa l'infedeltà della stessa, allora trentaseienne, con un giovane ventitreenne, che incontrava nella casa coniugale da diversi anni, fino a quando era giunta alla decisione di abbandonare la famiglia per andare a vivere stabilmente con il nuovo compagno. Il marito nell'anno 1975 evocava in giudizio la moglie, chiedendo che venisse disposta la revocazione delle donazioni indirette eseguite in suo favore, avendole intestato comproprietà di beni immobili acquistati con il proprio denaro. La moglie si opponeva a tale richiesta, chiedendo la divisione del patrimonio comune.

I giudici di primo grado respingevano la domanda proposta dal marito, ma la corte d'appello, invece, dichiarava la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette, togliendo alla moglie la comproprietà dei beni. La stessa proponeva ricorso per cassazione lamentando sostanzialmente che non vi era stata una corretta valutazione delle prove da parte del giudice d'appello, il quale non aveva considerato adeguatamente le dichiarazioni testimoniali dalle quali risultava che ella aveva contribuito agli acquisti immobiliari grazie ai contributi ricevuti regolarmente dai propri genitori.

Per giurisprudenza costante, quando nel ricorso per cassazione è denunziato vizio di motivazione per mancata o insufficiente od erronea valutazione delle risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, un accertamento del c.t.u., ed altro), è imprescindibile che il ricorrente precisi le risultanze che asserisce decisive e insufficientemente o erroneamente valutate, e ciò per il principio di autosufficienza del ricorso poiché per la cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Suprema Corte accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 12984/06 e Cass. 6679/06).
La ricorrente lamentava altresì la violazione e la falsa applicazione degli artt.801 e 809 del codice civile ovvero la mancanza in atti della prova rigorosa di fatti e circostanze che potessero integrare l'ingiuria grave, ed in particolare le prove concrete dell'asserito carattere ingiurioso della relazione extraconiugale.

Ad avviso della Suprema Corte, l'ingiuria grave richiesta dall'art.801 c.c. quale presupposto per la revocazione per ingratitudine consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune.

Sottolinea, infatti, la Cassazione, ciò che costituiva ingiuria grave non era tanto l'infedeltà della moglie, che madre di tre figli aveva instaurato una relazione protratta clandestinamente per vari anni con l'epilogo di decidere di abbandonare la famiglia per convivere con il ventitreenne, quanto l'atteggiamento assolutamente menzognero, irrispettoso, irriguardoso e sleale verso il marito ignaro di tutto e completamente in buona fede, al punto di essere disposto a compiere delle donazioni di beni immobiliari alla moglie, la quale arricchiva il proprio patrimonio e contemporaneamente tradiva il proprio marito-donante con l'amante nell'abitazione familiare, manifestandogli così soltanto una palese ingratitudine.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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