Nei rapporti di vicinato l'atto d'emulazione è vietato ed è fonte di responsabilità per i danni ex articolo 833 del codice civile.
L'elemento essenziale di tale atto è costituito dalla dannosità per i terzi ed assoluta mancanza di utilità per il proprietario. In tale caso l'intento esclusivo di far danno deve presumersi.
Il classico caso è quello del muro costruito al solo scopo di togliere luce o panorama.
In pratica l'atto è emulativo quando sia dannoso a terzi e la mancanza di interesse del proprietario sia così evidente da fare necessariamente concludere che egli non si proponga altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Per qualsiasi questione in materia di diritto di diritto civile, tutela della proprietà e rapporti di vicinato, diritto condominiale, non esitate a contattare gli avvocati Sbressa Agneni di Borgomanero in sede (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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