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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 21554/2018 interviene sul tema dei rumori molesti in condominio e nel caso di specie quelli prodotti da un'officina che stava sotto l'appartamento di un condomino.
Tali rumori lo privavano della possibilità di godimento della propria abitazione.

La Corte territoriale, non riscontrando alcun elemento probatorio che giustificasse eventuali danni alla salute, riteneva risarcibile esclusivamente il danno riconducibile alla compromissione del pieno svolgimento della vita domestica, quantificandolo in euro 10.550,00.
La Corte d'Appello, esaminati i rilievi effettuati, evinceva il superamento della soglia della normale tollerabilità in un solo ambiente della casa e nel solo orario di apertura dell'officina, riduceva l'ammontare originariamente liquidato, condannando l'officina al pagamento di euro 10.500,00 a titolo di risarcimento danni.
Il condomino allora proponeva ricorso il cassazione.

I Supremi Giudici hanno dato ragione al condomino, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Per la Corte il motivo del condomino è fondato in quanto l'art. 844 del codice civile impone, nei limiti della valutazione della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione.

Ma l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile.

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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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