Ancora una volta la Cassazione con la sentenza n°30199 depositata il 30.12.2011 torna a pronunciarsi in tema di assegnazione della casa coniugale affermando che se può derivare pregiudizio alla prole non deve essere divisa tra i coniugi. Gli Ermellini fanno riferimento all'art.6 della legge sul divorzio ( L.898/1970) ed all'art.155 quater del Codice Civile, precisando e ribadendo che l'assegnazione della casa coniugale al genitore viene disposta tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli ed indipendentemente dalle dimensioni della stessa, quindi a prescindere che sia divisibile o meno. In sintesi, gli Ermellini, con l'occhio sempre attento all'interesse esclusivo della prole, hanno spiegato che la suddivisione in due unità abitative della casa coniugale rischierebbe di sconvolgere l'ambiente domestico in cui il figlio è vissuto, comportando per lo stesso una sicura e continua minaccia alla sua serenità e tranquillità già provata a causa della separazione dei genitori.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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