L'invalidità può essere di due specie: la nullità e l'annullabilità.
Dovete sapere che nell'ipotesi di nullità il negozio è privo dei suoi effetti.
Nell'ipotesi di annullabilità gli effetti del negozio si producono, ma vengono eliminati se (e solo se) il negozio stesso viene impugnato giudizialmente dalla parte nell'interesse della quale l'invalidità è stabilita.
Il negozio è nullo quando il regolamento di interessi manchi del tutto, o sia irrealizzabile, quando non sia investito della forma richiesta dalla legge a pena di nullità o, infine, quando sia illecito o immeritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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