La pensione di reversibilità non spetta all'ex coniuge che ha percepito l'assegno di divorzio in un'unica soluzione, ovvero con un importo definitivo e non con una contribuzione economica mensile da parte dell'ex coniuge obbligato.
La prestazione previdenziale richiede la titolarità attuale e la concreta fruizione dell'assegno divorzile e non una titolarità astratta del diritto che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22434/2018 respingendo il ricorso di una signora che si era vista negare il diritto ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge in quanto aveva percepito l'assegno divorzile in un'unica soluzione.
Per le Sezioni Unite, quindi, il diritto alla pensione di reversibilità spetta in caso di titolarità attuale e di una concreta fruizione dell'assegno divorzile alla morte dell'ex coniuge.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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