L'obbligo dei genitori è di natura solidale ed è ripartito in relazione alle sostanze patrimoniali ed alla capacità lavorativa.
Il figlio raggiunta la maggiore età non può più essere trattato come “figlio” ma come “adulto” e ciò viene motivato sulla base del dovere di auto responsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere il protrarsi all'infinito dell'obbligo dei genitori al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del proseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 20448/2014).
Alcuni Tribunali, come quello di Milano, stabiliscono come soglia di età 34 anni ma ovviamente ogni caso è a sé e deve essere valutato.
Vi informiamo che la legge n. 154/2013 ha introdotto l'articolo 337 sexties che prevede che il giudice valutate le circostanze, disponga a favore dei figli maggiorenni non indipendenti, un assegno periodico da versare direttamente all'avente diritto.
Per prenotare la vostra consulenza legale presso il nostro studio o per richiederci una consulenza online su carta intestata o ricevere assistenza legale, non esitate a contattare gli avvocati Sbressa Agneni di Borgomanero in sede (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261 al quale viene sempre assicurata una comunicazione continua e seria con una reperibilità assoluta e concreta.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _