La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n°28824/2012 ha stabilito che anche la donna che lavora ha diritto all'assegno divorzile se durante il matrimonio il suo tenore di vita poteva essere definito di “ media agiatezza”. A tale fine è necessario solo conoscere i redditi, non essendo sufficienti indagini approfondite. Infatti, l'assegno divorzile trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi economici ( comprensivi di cespiti patrimoniali o ogni altra utilità di cui si può disporre) del coniuge richiedente e nello specifico nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o nell'esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio. Per gli Ermellini ciò che conta è che la differenza delle capacità reddituali tra i due ex coniugi, concretamente accertata, è tale da non consentire uno status economico uguale a quello tenuto in costanza di matrimonio. Il caso oggetto della decisione riguarda un uomo che aveva proposto ricorso per sostenere la non indispensabile erogazione dell'assegno di divorzio in quanto la sua ex lavorando percepiva un proprio reddito che le consentiva di mantenere lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio. Per l'uomo, quindi, non era necessario un ulteriore assegno di mantenimento. La Corte però ha rigettato il ricorso dell'uomo convalidando la decisione della Corte territoriale che aveva correttamente valutato il divario dei redditi dei due coniugi ed ha stabilito che l'assegno divorzile deve comunque essere corrisposto in quanto trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente e nell'esigenza anche di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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