L'articolo 55 della legge n. 392/1978 prevede che, in caso di sfratto per morosità in cui si verifichino comprovate difficoltà economiche del conduttore, il Giudice può stabilire un termine di grazia non superiore a 90 giorni per permettere al conduttore di sanare la morosità (pagando canoni, interessi e spese).
Il Giudice si riserva di verificare con un'udienza successiva l'avvenuto pagamento entro il termine stabilito.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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